mercoledì 20 settembre 2017

Funzioni e competenze di Milano Città Metropolitana la Normativa

Termino la parte del sito dedicata alla normativa e alle competenze, citando il sito di Milano Città Metropolitana, 
per ripetere, che non può essere attributio ai tecnici di suddetto Ente una scelta politca e progettuale, che va da se, a chi ha cariche elettive e politiche di livello gerarchico superiore, ovvero Regionale.
LasciandoVI alla lettura dei testi, mi pare opportuno citare una frase di un cittadino di un Comune del Parco del Roccolo, che nella vicenda nota come "l'affaire delle galline ovaiole", diceva testualmente, prima di venir sommerso da una marea di applausi: "se volete che decidano i tecnici, la prossima volta, fateci votare i tecnici e voi politici andate a fare altro, se non fate quello per cui siete stati eletti dal popolo" 
Le funzioni fondamentali della Città metropolitana di Milano sono stabilite dal Comma 85 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, in vigore dall'8 aprile 2014, e dalla Legge Regionale 92/2015, modificata in Legge 32/2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 16 ottobre 2015.
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/conosci_la_citta_metropolitana/funzioni_competenze/

• LEGGE 56/2014


Le Province di cui ai commi dal 51 al 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali (comma 85):

  1. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
  2. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  3. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  4. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
  5. gestione dell'edilizia scolastica;
  6. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale"

Alla Citta' metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle Province e quelle attribuite alla Citta' metropolitana (comma 44):
  1. adozione e aggiornamento annuale di un Piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
  2. pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi  all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
  3. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Citta' metropolitana puo' esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di  gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
  4. mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
  5. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel piano strategico del  territorio di cui alla lettera a);
  6. promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle Regioni nelle materie di cui all'Articolo 117 della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione (comma 45).
Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle Citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma   dell'articolo 118 della Costituzione. (comma 46)


• LEGGE REGIONALE 92/2015 MODIFICATA IN LEGGE 32/2015


Articolo 2 - Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana di Milano:
  1. La Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014.
  2. La Città metropolitana esercita, altresì, le funzioni già conferite dalla Regione alla Provincia di Milano, fatto salvo quanto disposto dall’Articolo 3.
  3. Le funzioni relative alla Protezione civile e alla Disabilità sensoriale sono esercitate ai sensi del comma 2 nelle more della ridefinizione organizzativa delle competenze rispettivamente con provvedimento legislativo statale e regionale.
  4. Con successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le ulteriori modifiche necessarie a soddisfare esigenze di riordino normativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
  5. In sede di monitoraggio dell’Intesa quadro di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), è altresì oggetto di valutazione l’andamento della gestione delle funzioni conferite ai sensi del comma 2, anche ai fini di eventuali proposte di riordino delle funzioni medesime.

Articolo 3 - Disposizioni relative alle funzioni trasferite alla Regione:
  1. Sono trasferite alla Regione le funzioni già conferite alla Provincia di Milano nell’ambito delle materie agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia, di cui all’allegato A.
  2. La Regione esercita altresì le funzioni e le attività di cui all’articolo 2, comma 5, della Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56), secondo quanto previsto dalla stessa legge.
  3. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l’individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento.
  4. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi del comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell’8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, e che risulti in servizio presso la medesima Città metropolitana alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l’adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, nei limiti dell’equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica connessa allo svolgimento delle funzioni trasferite e in essere alla data dell’8 aprile 2014.
  5. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell’approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 6, nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.
  6. La Regione, al fine di ottimizzare l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede con deliberazione della Giunta regionale all’organizzazione dei propri uffici e degli enti di cui all’articolo 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.
  7. La Città metropolitana cessa di esercitare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 alla data di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 3. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni.
  8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell’adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione.

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